Normativa

Principali normative sugli animali domestici:

-Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 Regolamento di Polizia Veterinaria. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1954, n.142, Supplemento Ordinario. 

-Legge 14 agosto 1991 n.281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1991, n.203. Articolo 4 comma 1 sostituito dall’articolo 1 comma 829 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi 370 e 371 dell’articolo 2 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285). "1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani e' destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresi', al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6". Tali Piani si devono aggiungere a quelli analoghi predisposti da ogni Servizio veterinario Asl di cui all’articolo 2 comma 1 della Legge 281-91, ciascuno dei quali finanziato con proprie risorse. Istituzione dell’obbligo per i Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane, di gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti. 

-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 – Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pettherapy. (Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pettherapy. GU n. 51 del 3-3-2003). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.3.2003.





Prevista da alcune leggi regionali di attuazione della Legge Quadro n. 281/91 e dalla Circolare n. 5 del 14 maggio 2001 del Ministero della Sanità, può essere istituita dal Sindaco, primo responsabile del benessere di tutti gli animali presenti sul territorio comunale (art.3 Dpr 31 marzo ’79).

Il cane viene microchippato e sterilizzato. Fatto ciò l’animale può tornare libero nel quartiere di provenienza, affidato alle cure di un tutore. Una soluzione che garantisce ai cani una vita dignitosa e un notevole risparmio economico per la collettività, rispetto alla detenzione a vita dei randagi nei canili.

Le famose gattare romane hanno fatto scuola, e ovunque ormai sono presenti gruppi di felini accuditi da volontari, ma il riconoscimento delle colonie feline, ad opera della Legge 281/91, ha rappresentato una formalizzazione importantissima, che ne ha garantito la tutela.

gatti che vivono in libertà, quindi, non possono essere soppressi se non sono gravemente ammalati o incurabili, devono essere sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. Attraverso un tesserino di riconoscimento e la partecipazione a corsi di formazione che forniscano informazioni utili sulla gestione della colonia, alcuni Comuni, come Roma, ufficializzano il ruolo di chi si prende cura dei gatti provvedendo al cibo e a monitorarne lo stato di salute.




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